Il diritto all’oblio è regolamentato nell’art. 17 del GDPR (denominato “Diritto alla cancellazione o diritto all’oblio”), secondo il quale:

Diritto alla cancellazione o diritto all’oblio – 1

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

  • a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  • b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  • c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
  • d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  • e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  • f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Diritto alla cancellazione o diritto all’oblio – 2

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

Diritto alla cancellazione o diritto all’oblio – 3

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

  • a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  • b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
  • d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
  • e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”), che ne specifica la portata, i presupposti e le limitazioni.

 

diritto all'oblio
diritto all’oblio

Quando si applica il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio rappresenta quindi il diritto alla cancellazione dei dati personali.

Al ricorrere di una delle condizioni previste dal GDPR, i soggetti interessati potranno pretendere la cancellazione dei propri dati personali da parte del titolare del trattamento, il quale ha l’obbligo di attivarsi senza ritardo.

L’interessato può richiedere la cancellazione dei propri dati personali quando:

  • non sono più necessari i dati rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
  • se l’interessato revoca il proprio consenso e non sussistono altri fondamenti giuridici che giustifichino il trattamento dei suoi dati;
  • l’interessato si oppone al trattamento dei dati e non esiste alcun motivo legittimo per proseguire il trattamento di tali dati;
  • i dati sono stati trattati illecitamente;
  • la cancellazione dei dati personali è necessaria per adempiere agli obblighi previsti ai sensi della legislazione dell’Unione Europea o nazionale.

Non basta quindi eliminare i dati memorizzati, è necessario garantire che:

  • siano state avviate adeguate procedure di cancellazione
  • queste vengano eseguite in maniera impeccabile dal punto di vista tecnico e legale.

Quando non si applica il diritto all’oblio

L’esercizio del diritto d’oblio può essere limitato o impedito nel caso in cui il trattamento dei dati sia necessario per:

  • l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  • motivi di interesse pubblico generale di tutela della salute pubblica;
  • l’esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria;
  • l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri.

Il diritto di cronaca prevale in ogni caso sul diritto all’oblio: se gli eventi sono ancora di interesse pubblico e sono ritenuti una “notizia”, non si ha alcun diritto di richiederne la cancellazione.

Il diritto all’oblio non ha ragione d’essere anche nel caso in cui i dati siano archiviati ai fini di ricerca scientifica, storica o statistica.

Non farti trovare impreparato sul GDPR…contattaci per saperne di più!

Diritto all’oblio e GDPR. Ultima modifica: 2022-02-22T15:53:08+01:00 da Ileana Somma